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PREMESSA

Sempre più spesso le Amministrazioni Pubbliche impongono divieti per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento individuando nel traffico veicolare una fonte di inquinanti su cui è possibile agire per il contenimento del fenomeno. I Sindaci hanno infatti la facoltà, a Norma dell’Art.7 Comma 1 lett. b) del Codice della Strada, di “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti e di tutela . . . omiss”. Per il combinato disposto dell’Art.6 e 7 del C.d.S. tale facoltà è estesa anche al blocco di “categorie di utenti”. Esistono anche normative comunitarie e nazionali specifiche che a loro volta impongono ai Sindaci di provvedere in
tal senso in presenza di situazioni di rischio ambientale.
In queste occasioni vengono individuate le categorie da includere nel divieto e spesso vengono elencate una serie di incomprensibili sigle riferite alle conformità del veicolo stesso alle direttive Europee Euro 1 – 2 – ecc.. Gli utenti che non conoscono a fondo la normativa, possono trovarsi quindi disorientati nel capire se il veicolo che possiedono può o meno circolare; spesso, inoltre, si confonde la classificazione di appartenenza con il singolo tipo di veicolo : Es. divieto agli “Autoveicoli” significa che non possono circolare “auto, autobus, autocarri, autosnodati, autoarticolati ecc. ecc.” mentre divieto alle “Autovetture” significa che non possono circolare solo le auto per trasporto di persone, normalmente individuate con tale termine. Si adoprano spesso anche riferimenti del tutto impropri che, anche se di uso comune, sono assolutamente sconosciuti alla Legge quali “Monovolume, coupè, SUV ecc.”.

Scopo di questa pagina è quello di offrire un quadro riassuntivo, assolutamente conforme al dettato del C.d.S., che consenta di attingere informazioni sulla materia.

Nozione di Veicolo
Art. 46 C.d.S. – Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.

I veicoli sono suddivisi in base alla loro “Classificazione” ed in base alla “Categoria Internazionale” di appartenenza.

 

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Genova Parcheggi S.p.A. è una società pubblica creata nel novembre 1995 dal Comune di Genova, con la partecipazione dell’Automobile Club di Genova, per la progettazione e la realizzazione di interventi nel settore della mobilità e della sosta.

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